Art. 2.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).

      1. Sono definite attività di cooperazione allo sviluppo e rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività atte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. Rientra tra le attività di cooperazione allo sviluppo il sostegno alle iniziative promosse dai soggetti di cui agli articoli 23 e 28.
      3. Le attività di cooperazione allo sviluppo avviate in occasione di calamità naturali ovvero di emergenza o umanitarie sono finalizzate ad alleviare le sofferenze acute delle popolazioni colpite dall'evento; superata la fase dell'emergenza e ricorrendone le circostanze esse devono evolvere verso forme di intervento ordinario teso alla riorganizzazione delle strutture sociali e alla ricostruzione delle infrastrutture essenziali.
      4. Le attività di cooperazione allo sviluppo sono finanziate a titolo gratuito mediante doni e con prestiti a condizioni particolarmente agevolate mediante crediti di aiuto. Esse sono svolte sul piano bilaterale, multibilaterale e multilaterale, ivi comprendendo la partecipazione anche finanziaria, obbligatoria e volontaria, all'attività e al capitale di organismi, di banche, e di fondi internazionali di sviluppo nonché alle attività di cooperazione dell'Unione europea.

 

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      5. Gli strumenti finanziari della cooperazione allo sviluppo costituiti dai doni e dai crediti di aiuto di cui al comma 4 non sono associabili ad altri e differenti strumenti finanziari quali crediti agevolati all'esportazione e crediti a condizioni di mercato.